IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
settembre  2007,  recante  la  dichiarazione di «grande evento» della
Presidenza italiana del Vertice G8;
  Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
luglio 2009, n. 3797;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16  gennaio  2009,  con il quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione   socio-economico-ambientale   determinatasi   nel  bacino
idrografico  del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al
31 dicembre 2009;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3270  del  12  marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2
ottobre  2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n.
3378  dell'8  ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del
23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio
2005,  n.  3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n.
3506  del  23  marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27
dicembre  2006,  n.  3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio
2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno 2009 e n. 3792
del 24 luglio 2009;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
adottate  in  attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  21  settembre  2007, ed in particolare le ordinanze n.
3629  del  20 novembre 2007, n. 3642 del 16 gennaio 2008, n. 3663 del
19  marzo  2008,  n. 3738 del 5 febbraio 2009 e n. 3774 del 28 maggio
2009;
  Ravvisata   l'esigenza   di   ricomprendere   nella   procedura  di
sdemanializzazione  e  successiva  dismissione  di  alcune aree, gia'
prevista  nella  citata  ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, alcune ulteriori aree di limitata
estensione,  che  saranno  oggetto di successivo accordo di programma
tra  Amministrazione  Difesa  -  ramo  Marina,  Demanio dello Stato e
regione  Autonoma della Sardegna, situate tra il depuratore cittadino
di  La Maddalena, l'area dell'ex Arsenale Militare di cui alla citata
ordinanza  n.  3663/2008 ed aree di pertinenza della regione autonoma
della  Sardegna,  al  fine  di  migliorarne  la  fruibilita' anche in
termini  turistico-ricettivi, nonche' per lo sviluppo socio-economico
dell'isola di La Maddalena;
  Sentiti  il  Ministero  della  difesa  e  la regione autonoma della
Sardegna;
  Visto  l'art.  5, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito,  con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che
dispone,  tra  l'altro,  a  favore  dei  soggetti che alla data del 5
aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la
propria  attivita'  lavorativa,  produttiva nei comuni del territorio
della   regione   Abruzzo   interessati   dagli  eventi  sismici,  la
sospensione  del decorso dei termini per gli adempimenti contrattuali
dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009;
  Visto  altresi'  l'art.  5, comma 4, del sopra citato decreto-legge
convertito n. 39/2009, che, in relazione allo stesso periodo, estende
la sospensione del decorso dei termini anche con riferimento a vaglia
cambiari,  a  cambiali  ed  ad  ogni  altro titolo di credito od atto
avente forza esecutiva;
  Vista la nota del Ministero della giustizia del 7 agosto 2009;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:


                               Art. 1.

  1.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione  civile,  secondo le modalita' concordate con il Ministero
degli  affari  esteri e, per gli aspetti di specifica competenza, con
il  Ministero  dell'interno,  provvede  con  la  necessaria urgenza a
fornire,  anche  tramite  il  Dipartimento  dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile o altre amministrazioni, alle
competenti  Autorita'  della  Repubblica Bolivariana del Venezuela la
collaborazione  richiesta  per  la  prosecuzione  delle  attivita' di
ricerca  nell'arcipelago  di Los Roques dell'aereo LET 410, scomparso
il 4 gennaio 2008.
  2.  Per il compimento urgente delle iniziative di cui al comma 1 la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile,  le  competenti  strutture del Ministero degli affari esteri,
del  Ministero  dell'interno  e delle altre amministrazioni coinvolte
provvedono  utilizzando  le procedure di somma urgenza previste dalla
normativa  vigente  anche con riferimento a quanto disposto dall'art.
57  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006, n. 163, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  3.  Nell'esercizio  delle attivita' di cui al presente articolo, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile,  le  competenti  strutture del Ministero degli affari esteri,
del  Ministero  dell'interno  e  le altre amministrazioni operano nel
rigoroso  rispetto  delle  misure  giurisdizionali  assunte  e  delle
iniziative  giudiziarie  in  atto,  nonche'  di  quelle eventualmente
adottate,  comunicando  ove  necessario preventivamente all'Autorita'
giudiziaria  competente  gli  interventi  che  si  intendono porre in
essere.
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal comma 1 si provvede nel limite di 2
milioni   di   euro,   per  l'anno  2009,  a  carico  degli  ordinari
stanziamenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.